Data: 30/04/2014 - Anno: 20 - Numero: 1 - Pagina: 35 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LEGGE N. 6/2004 |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
LAMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LEGGE N. 6/2004 La legge n. 6/2004 ha introdotto la figura dellAmministratore di sostegno. La normativa mira a fornire una tutela pi incisiva in favore di coloro che, per effetto di una infermit o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nellimpossibilit, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.). Viene cos fornita piena garanzia ai diritti dei soggetti pi deboli (disabili, incapaci totali o parziali), mediante lintervento di persone denominate Amministratori di sostegno di carattere temporaneo o permanente. A questo scopo lazione dellAmministratore di sostegno si concretizza in interventi di sostegno di carattere pratico (es.: gestione del danaro e dei risparmi del beneficiario) che possono avere anche carattere temporaneo (tossicodipendente in riabilitazione, persona temporaneamente incapace di gestire tutte le attivit a causa di una malattia, ecc.). LAmministratore di sostegno dunque un soggetto che serve ad aiutare chi convive con una delle patologie sopra citate. La richiesta di nomina di un Amministratore di sostegno si inoltra con ricorso. Esso pu essere presentato dalla stessa persona interessata, anche se incapace, dai familiari dellinteressato entro il 4 grado (padre, madre, fratello, sorella, coniuge non legalmente separato), dal Pubblico Ministero, nonch dal tutore legale o curatore legale, previa revoca dellinabilitazione o dellinterdizione. Inoltre in alcuni casi possono proporre ricorso i servizi sociali che siano venuti a conoscenza di fatti che impongano la presenza dellAmministratore di sostegno. Il ricorso deve specificare latto o le varie tipologie di atti (vendita, affitto appartamento, investimento somme, ecc.) ai quali funzionale lassistenza. Il ricorso va presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza il beneficiario. Nel caso in cui questultimo risulti ricoverato presso qualche struttura sanitaria, si fa riferimento al luogo dove trovasi detta struttura. Il Giudice Tutelare provveder alla nomina dellAmministratore di sostegno con decreto; esso, al fine di assicurare la dovuta tutela al beneficiario, deve indicare: loggetto dellincarico, gli atti che questultimo pu compiere in nome e nellinteresse del beneficiario, la durata dellincarico che gli viene affidato, specificazione dei limiti di spesa che egli pu effettuare tramite le risorse finanziarie a disposizione dellassistito. Nello stesso decreto il Giudice Tutelare pu anche stabilire che lAmministratore di sostegno effettui relazioni periodiche in ordine alle condizioni di vita personale o sociale del beneficiario, nonch relativamente ad altre informazioni pertinenti al proprio incarico. Avverso la nomina, da parte del Giudice Tutelare, dellAmministratore di Sostegno, pu essere presentato reclamo ai sensi dellart. 739 c.p.c.. La figura dellAmministratore di sostegno ha reso possibile una concreta collaborazione tra la persona bisognosa di assistenza e chi questa assistenza presta concretamente, insieme operando per assicurare alla persona debole, oltre che la sua dignit, anche il ruolo di protagonista nella societ, cos come gli spetta per diritto naturale, ancor prima che in ossequio alla norma giuridica. Lavvocato (avv. Caterina Campagna) |